Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 27/06/2003 n. 151

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonchè al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale.».

16. All'articolo 179 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e limitatore di velocita»

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono Circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.»

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.»

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.»

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Po- D.L. 27-06-2003 N. 151 – Modifiche ed integrazioni al Codice della Strada. lizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.»

f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso» sono sostituite dalle seguenti: «la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante o manomesso»

g) al comma 9 le parole: «Alle violazioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»

h) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.».

17. Il comma 6 dell'articolo 180 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.».

18. Al comma 4 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».

19. All'articolo 193 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.»

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.».

Art. 4. Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni

1. All'articolo 201 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.»

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva veloci tà

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa

c) sorpasso vietato D.L. 27-06-2003 N. 151 – Modifiche ed integrazioni al Codice della Strada.

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del Decreto- Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7, comma 9

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. In altri casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l'accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.»

c) al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle mede sime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione.».

2. All'articolo 207 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

a) al comma 2 il secondo periodo è abrogato; nel terzo periodo le parole: «o del rilascio del documento fideiussorio» sono soppresse; nell'ultimo periodo le parole: «l'una e l'altro sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione è versata»

b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo»

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.».

3. All'articolo 219 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la Legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.»

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonchè quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.»

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.».

Art. 5. Sostituzione dell'articolo 186 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. L'articolo 186 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). -

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dal- D.L. 27-06-2003 N. 151 – Modifiche ed integrazioni al Codice della Strada. l'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

 

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